Il collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
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Allegato 6
Regolamento
dei lavori del Collegio dei Docenti
Artt.
Parte I Composizione del Collegio docenti
1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in
servizio nell’Istituto.
2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal collaboratore con funzione vicaria o dal secondo collaboratore se assente il vicario o da docente eventualmente esplicitamente nominato dal D.S. o dal collaboratore vicario.
3. Le adunanze costituiscono momento specifico del lavoro docente e sono riservate esclusivamente alla
partecipazione del personale docente in servizio nella istituzione scolastica.
Artt.
Parte II Convocazione delle sedute
4. La convocazione è effettuata con circolare del D.S. diretta ai componenti del Collegio docenti, mediante copia cartacea in visione nel registro delle comunicazioni.
5. L’avviso di convocazione, secondo il Piano Annuale delle Attività, indica l’O.d.G., la sede, la durata
della seduta.
6. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta con un congruo preavviso; se in data diversa da quella prevista dal calendario annuale delle riunioni, il preavviso è inoltrato con una scadenza non inferiore a
5 giorni rispetto all’incontro.
7. In caso di urgenza con procedura straordinaria, detto preavviso è ridotto a 2 giorni e l’urgenza è motivata nell’atto di convocazione.
8. Seduta straordinaria può essere richiesta in forma scritta al D.S. da almeno un terzo dei componenti del
Collegio.
Artt.
Parte III Ordine del Giorno
9. L’Ordine del giorno (O.d.G.) viene predisposto dal D.S. sentiti i suoi collaboratori; tra gli oggetti
figurano sempre le Comunicazioni del D.S.
10. Se necessario, il D.S. provvede a mettere a disposizione la documentazione utile alla trattazione dei punti all’O.d.G., con allegati alla convocazione inviati per mail personale ai docenti e/o con copia cartacea nel registro delle comunicazioni.
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Artt.
Parte IV Validità delle riunioni
11. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti
(quorum costitutivo o strutturale); al verbale del Collegio è accluso allegato con firme di presenza.
12. L’allontanamento momentaneo di componenti durante le votazioni non incide sul quorum (costitutivo e funzionale).
Artt.
Parte V Adempimenti preliminari
13. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
14. Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente; la lettura del verbale, se precedentemente messo a disposizione dei docenti presso Segreteria come da art. 60, avviene in modo sintetico, richiamando l’O.d.G., parti specifiche o delibere; viene data lettura integrale se richiesto esplicitamente anche da un solo docente.
15. I verbali vengono approvati con voto palese; le richieste di modifica sono regolate dall’art. 61.
16. Possono essere posti interventi di dichiarazione di voto; tali interventi sono regolati dall’art. 35.
Artt.
Parte VI Oggetti dell’O.d.G.
17. Gli oggetti in discussione vengono sottoposti alla trattazione del Collegio nell’ordine indicato
nell’avviso di convocazione.
18. Il D.S. può presentare proposta motivata perché sia mutato l’ordine di trattazione degli oggetti; la proposta si ritiene accolta se nessuno dei docenti si oppone, senza dibattito; in caso contrario viene sottoposta a votazione la proposta.
19. In apertura, relativamente all’O.d.G., ogni docente può proporre mozione d’ordine regolata dall’art. 36.
20. All’inizio della seduta, ogni docente può proporre, con le dovute motivazioni, la trattazione di un oggetto per la stessa riunione o per una successiva; in tali casi, la richiesta viene approvata o respinta dal Collegio con votazione senza dibattito.
21. Ogni insegnante può presentare interrogazioni o raccomandazioni regolate dall’art. 35.
Artt.
Parte VII Trattazione degli oggetti
22. La direzione della discussione è di competenza del Presidente; il Presidente cura l’osservanza del
regolamento e delle disposizioni di legge; a fronte di inosservanze o qualora venga messo in discussione il suo operato, il D.S. interviene o replica a interventi.
23. Il Presidente illustra o incarica un docente a illustrare l’oggetto seguendo l’O.d.G. eventualmente
modificato ai sensi dell’art. 18.
24. Di norma, il tempo previsto per l’illustrazione di ciascun punto (relazioni, proposte) da parte dei docenti è di 10/15 minuti; in caso di esiti di indagini, approfondimenti, nuovi progetti, rendicontazioni, i tempi delle relazioni possono essere prolungati fino a 30 minuti.
25. Nel corso del dibattito, ai relatori e ai presentatori di proposte di cui all’art. 24, al fine di fornire
eventuali chiarimenti richiesti, viene accordata la parola per ulteriori 5 minuti.
26. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo l’ordine delle richieste di intervento.
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27. Non è consentito interrompere l’oratore, spetta tuttavia al Presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti di tempo e dell’argomento in esame.
28. Nessun docente può, di norma, parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.G., oltre all'eventuale dichiarazione di voto.
29. La durata di ogni intervento nella discussione non può superare, di norma, i 5 minuti per ogni punto
trattato; ogni docente deve rispettare i tempi prefissati per gli interventi; in caso contrario il Presidente ha la facoltà di far proseguire i lavori senza concedere ulteriori tempi d’intervento.
30. Interventi dei componenti sono riportati a verbale solo se esplicitamente richiesto dai dichiaranti che daranno al Segretario nota scritta e letta al Collegio.
31. Ove ne sussistano le condizioni, il Presidente concede la parola per brevi repliche a riferimenti personali al docente che ne abbia fatto richiesta.
32. Le brevi richieste di chiarimento non costituiscono intervento.
33. Al termine della discussione di ogni singolo punto all’O.d.G., il Presidente, se necessario, sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell’argomento trattato, le sottopone a votazione.
34. Avviate e concluse le operazioni di voto, non è più possibile intervenire sull’argomento.
Artt.
Parte VIII Interventi dei componenti
35. Ogni docente, per esplicare pienamente le proprie funzioni, può intervenire durante la seduta sugli oggetti posti in trattazione, oltre che per contribuire alla discussione, per non oltre 3 minuti nelle seguenti forme:
a- mozione d’ordine, cioè una proposta presentata prima dell’inizio della trattazione di un argomento in
O.d.G. e può essere:
modificativa dell’ordine dei punti all’O.d.G., regolata come dall’art. 18;
pregiudiziale, mirante a ottenere che quell’argomento non sia discusso;
sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell’argomento; dopo l’illustrazione motivata del proponente, su questi ultimi tipi di mozione, vi possono essere solo due interventi: uno a favore e uno contro, ciascuno di durata massima di 2 minuti; la mozione va posta in votazione;
b- emendamento, cioè proposta di modifica ai testi deliberativi posti in discussione, può essere: soppressivo, integrativo, sostitutivo, aggiuntivo; gli emendamenti possono essere presentati in corso di dibattito; se sostitutivi, integrativi o aggiuntivi vanno presentati con forma scritta e letta dal proponente; vanno posti in votazione; se approvati diventano parte del documento che verrà posto in votazione, come regolato dall’art. 41;
c- dichiarazione di voto, cioè facoltà di intervenire per motivare il proprio vot o; sono ammessi tre interventi
per dichiarazione di voto per ogni oggetto: una dichiarazione a favore, una dichiarazione contro, una dichiarazione di astensione; ogni dichiarazione di voto è solo citata nel verbale; su richiesta esplicita del dichiarante, è riportata integralmente a verbale se presentata per scritto e letta; alla dichiarazione di voto di un componente, possono associarsi altri docenti;
d- interrogazione e raccomandazione, cioè rispettivamente: domanda indirizzata al Presidente volta ad
ottenere conoscenza su fatti che investono le competenze del Collegio o richiesta scritta con la quale un gruppo di docenti sollecita il Presidente ad adottare un provvedimento; interrogazioni e raccomandazioni sono poste in trattazione durante il relativo oggetto all’O.d.G. o nelle Varie ed eventuali; alle interrogazioni e raccomandazioni il Presidente dà risposta immediata.
Artt.
Parte IX Durata delle sedute
36. L’adunanza ha durata come previsto da convocazione e a partire dall’ora di inizio effettivo della seduta.
37. A seguito di richiesta del Presidente, allo scadere del tempo previsto per la seduta, è data facoltà dei partecipanti prolungare i tempi per poter esaurire gli argomenti all’O.d.G.; la decisione è assunta a maggioranza senza dibattito.
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38. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata, il Presidente stabilisce e comunica immediatamente la data di una nuova convocazione, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla data della riunione oggetto di aggiornamento.
Artt.
Parte X Delibere
39. Le delibere del Collegio sono atti definitivi e immediatamente esecutivi; esse sono impugnabili per soli
vizi di legittimità; se, per fondati elementi, il D.S. sospende l’esecuzione delle delibere, ne viene data comunicazione motivata ai componenti del Collegio.
40. Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il Collegio è tenuto a deliberare, il
Presidente precisa la proposta da votare.
41. Ove siano presenti emendamenti, la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui si riferiscono: la votazione si effettua iniziando dagli emendamenti soppressivi, poi da quelli sostitutivi, quindi gli emendamenti modificativi, infine quelli aggiuntivi, come precisato nell’art. 35; si vota da ultimo sull’intera proposta, comprensiva degli emendamenti eventualmente approvati.
Artt.
Parte XI
Modalità e validità delle votazioni
42. Ogni proposta si ritiene approvata se presa all’unanimità o con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè la metà più 1 di coloro che esprimono un voto valido, positivo o negativo (quorum funzionale); proposte tra loro alternative sono regolate dall’art. 45.
43. Non sono considerati voti validamente espressi le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
44. In caso di allontanamento momentaneo durante le votazioni o in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di componenti del Collegio prima delle votazioni, per il calcolo dei voti si vedano le specificazioni agli artt. 12 e 53.
45. a- In caso di due proposte tra loro alternative, si ritiene approvata la proposta che ottiene la maggioranza
semplice o relativa dei voti validamente espressi; chi vota a favore di una proposta non può esprimere voto favorevole all’alternativa;
b- In caso di tre o più proposte tra loro alternative, chi vota a favore di una proposta non può esprimere voto favorevole alle successive; controprova dei voti avviene sulle astensioni, le quali non sono considerate voti validamente espressi; successivamente vengono poste in votazione le due proposte che hanno ottenuto più voti e si procede come previsto dal comma a- del presente art.
46. Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano; la votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.
47. In caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1 se le persone eleggibili sono fino a 2; 2 se sono fino a sei.
48. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
49. Su richiesta del Presidente o di almeno un decimo dei componenti del Collegio, la votazione può avvenire per appello nominale che ha inizio in ordine alfabetico.
50. La votazione è di norma segreta quando si faccia questione di persone, ad esclusione per nomine per le quali non vi siano altri candidati oltre coloro che si propongono avendone titolo e ad esclusione per nomine con Funzionigramma già a disposizione preventiva dei docenti e secondo criteri già definiti dal Collegio.
51. Il conteggio dei voti avviene tramite segretario del Collegio che riporta a verbale le votazioni.
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Parte XII
Verbali
Artt.
52. Il verbale delle sedute del Collegio docenti è redatto dal segretario.
53. L’uscita anticipata dalla seduta o l’ingresso posticipato di componenti è indicato nel verbale;
54. Nella redazione del processo verbale non è necessaria trascrizione minuziosa del dibattito; vanno
riportate in maniera stringata tutte le attività e le operazioni compiute; precise richieste di trascrizioni di interventi sono regolate dagli artt. 30, 35, 61.
55. Nel verbale può essere fatto rinvio ad allegati; il numero di rimando è quello riportato sull’allegato che avrà anche data del Collegio.
56. Le delibere a verbale hanno chiara articolazione delle parti, in riferimento a normativa o a elementi di dibattito o a proposte di Organi collegiali o enti o persone interessate.
57. Le delibere sono numerate in successione, dalla prima all’ultima seduta del Collegio ogni anno scolastico; i voti sono riportati a verbale; per approvazione di verbale di seduta precedente, in caso di astensione di chi non ha partecipato all’adunanza, viene verbalizzata tale motivazione col numero delle astensioni.
58. I vizi di verbalizzazione non travolgono la validità dell’atto del Collegio.
59. Il verbale viene approvato dal Collegio nella stessa adunanza oppure in quella immediatamente successiva.
60. Se non immediatamente approvato, di norma il verbale è messo a disposizione per la presa visione almeno una settimana prima di ogni nuova seduta; la presa visione avviene nell’Ufficio del D.S.; in tale circostanza, non è consentito ad alcun docente apporre correzioni, aggiunte, soppressioni di parti del verbale.
61. In sede di approvazione, se sono richieste modifiche del verbale da parte dei singoli componenti, tali
variazioni vanno scritte e lette al Collegio e vanno approvate.
62. Il verbale delle riunioni del Collegio è riportato su apposito registro a pagine numerate e timbrate; se il verbale è redatto su fogli a parte, i documenti verranno incollati e timbrati nel registro; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
63. Il registro dei verbali del Collegio docenti è custodito nell’Ufficio del D.S.; in apposita cartelletta sono custoditi i relativi allegati per ogni anno scolastico.
64. Richiesta di estratti o copia del verbale è regolata da normativa sull’accesso agli Atti.
Parte XIII
Norme sul regolamento
Artt.
65. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Collegio docenti.
66. Il regolamento dei lavori del Collegio dei docenti fa parte dei regolamenti d’Istituto.
67. Proposte di modifica del presente regolamento vanno presentate per scritto al D.S. e approvate dal Collegio docenti.
68. Per quanto non espressamente previsto da tale regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
SEDE CENTRALE
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